Constitution: Italian

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ANALYTICAL PSYCHOLOGY

INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR ANALYTISCHE PSYCHOLOGIE

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PSYCHOLOGIE ANALYTIQUE

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI PSICOLOGIA ANALITICA

ASOCIACION INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA ANALITICA

STATUTO

 

Contenuti

I. Denominazione, Sede, Lingue.

Art. 1 Introduzione

Art. 2 Denominazione

Art. 3 Sede

Art. 4 Lingue

II. Scopi dell’Associazione.

Art. 5 Scopi dell’Associazione

Art. 5a Etica Art.

5b Congressi

III. Status di Appartenenza

Art. 6 Categorie di Appartenenza

Art. 7 Ammissione ad Appartenenza

Art. 8 Cessazione di Appartenenza

Art. 9 Diritti e Doveri di Appartenenza

Art. 10 Quote Associative

Art. 11 Responsabilità

IV. Programma di Educazione

Art. 12 Gruppi in via di Sviluppo

V. Organizzazione

Art. 13 Organi

A. Assemblea dei Delegati

Art. 14 Composizione/Organizzazione/Deleghe

Art. 15 Funzioni e Competenze

Art. 16 Convocazione/Ordine del Giorno

Art. 17 Procedure di Voto

B. Comitato Esecutivo

Art. 18 Composizione

Art. 19 Eleggibilità

Art. 20 Procedure di Elezione

Art. 21 Funzioni e Competenze

C. Comitato Etico

Art. 22 Composizione/Designazione

Art. 23 Funzioni e Competenze

D. Tesoriere

Art. 24 Elezione

Art. 25 Funzioni

F. Consiglio dei Gruppi Membri

Art. 26 Composizione/Organizzazione

Art. 27 Funzioni VI. Modifiche allo Statuto

Art. 28

VII. Scioglimento e Liquidazione

Art. 29

VIII. Clausole Finali

Art. 30 Periodi di Tempo

Art. 31 Legge Vincolante

Art. 32 Applicazione

 

Art. 1 Introduzione

1Psicologia Analitica è il termine dato alla psicologia che trae origine dall’opera del Prof. C.G. Jung (1875-1961) di Zurigo.

Art. 2 Denominazione

1L’Associazione è denominata Associazione Internazionale di Psicologia Analitica ed è stata fondata in conformità agli articoli. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 3 Sede

1L’Associazione ha sede in Zurigo.

Art. 4 Lingue

1Le lingue ufficiali della IAAP sono: inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo. Solo i testi in inglese e tedesco dell’Atto Costitutivo e dei Regolamenti sono vincolanti. In caso di dubbio farà testo la versione inglese. .

 

II. Scopi dell’Associazione

Art. 5 Scopi dell’Associazione

1L’Associazione è una organizzazione internazionale di persone che esercitano professionalmente la psicologia analitica. I suoi scopi sono:

1. la promozione dello studio della psicologia analitica

2. la divulgazione della conoscenza della psicologia analitica

3. l’esigenza del mantenimento di un alto livello sia nel training e nell’esercizio della professione che nella condotta etica

4. l’organizzazione di Congressi

2L’Associazione perseguirà questi scopi rispettando lo status autonomo e gli interessi professionali dei Gruppi Membri e dei Membri Individuali.

3I Membri appartenenti alla IAAP si impegnano a seguire una politica di non-discriminazione in base alla razza, alla religione, all’origine etnica, al sesso e all’orientamento sessuale. Tale atteggiamento verrà mantenuto in tutte le attività dei Gruppi IAAP quali l’ammissione di membri alle associazioni, nel training, e nei confronti del pubblico invitato ad intervenire alle manifestazioni promosse dalle varie Gruppi Membri.

Art. 5a Etica

1Tutti i membri delle Associazioni si impegnano a mantenere un alto standard di condotta etica.

2 Ai Gruppi Membri IAAP è richiesto di avere un Codice Etico rispondente agli standard contenuti nel documento “Direttive per il rispetto degli standard minimi nei Codici Etici dei Gruppi Membri IAAP” e di giudicare i casi etici in cui fossero coinvolti i loro soci applicando tale Codice Etico.

3Per I Membri Individuali IAAP vige il “Codice Etico per i Membri Individuali IAAP” 4Vedi anche Artt. 22 and 23

Art. 5b Congressi

1I Congressi saranno tenuti, se possibile, ad intervalli regolari non superiori ai tre anni. Il luogo e la data del Congresso saranno stabiliti dall’Assemblea dei Delegati. Dove ciò sia possibile, l’incarico per gli inviti e l’organizzazione pratica del Congresso sarà demandato ad un Gruppo Membro IAAP. Il programma sarà stabilito dal Comitato Esecutivo.

2I costi di organizzazione dei Congressi Internazionali secondo Art. 5.1.4 sono a carico della IAAP; se l’introito eccedesse la spese, l’eventuale guadagno andrà a beneficio della IAAP; ugualmente, in caso di perdita, questa sarà assunta dalla IAAP.

 

III. Appartenenza all’Associazione

Art. 6 Categorie di Appartenenza

1Quattro sono le categorie di appartenenza:

1. Gruppi Membri (senza diritto di formazione)

2. Gruppi Membri (con diritto di formazione)

3. Membri Individuali

4. Membri Onorari

2Un Gruppo Membro è una società di analisti che è stata eletta come membro appartenente alla IAAP. In virtù della elezione, tutti i suoi membri, presenti e futuri, che hanno le qualificazioni professionali e analitiche, diventeranno membri del Gruppo Membro dell’Associazione.

3Un Membro Individuale è un analista che è stato eletto come membro dell’ Associazione senza essere membro di un Gruppo Membro. La categoria di Membro Individuale è limitata a luoghi in cui non ci sono sufficienti analisti per formare un Gruppo Membro, e può essere concessa in altre circostanze soltanto per motivi eccezionali.

Art. 7 Ammissione a Membro dell’Associazione

1L’elezione a Membro dell’Associazione richiede il voto affermativo di una maggioranza di due terzi dei Delegati sia presenti che rappresentati per delega, all’Assemblea dei Delegati.

2I requisiti richiesti per l’ammissione alle categorie di membro includono, ma non si limitano, a quelli di seguito elencati:

a. Gruppi Membri (senza diritto di formazione)

– Un minimo di 6 membri in regola con le quote sociali e che risiedano nella località del Gruppo applicante

– Titoli accademici o equivalenti di ciascun membro, loro training analitico e status professionale

– Informazione sull’appartenenza passata o presente dei membri a qualsiasi altro Gruppo Membro IAAP, o motivo dell’eventuale mancato accoglimento

– Capacità di garantire la condotta etica dei suoi analisti e dei candidati in formazione

– Impegno vincolante a mantenere o trasferire al nuovo Gruppo i diritti di voto di cui si dispone

– I Gruppi Membri o i Membri Individuali esistenti nello stesso Paese possono fornire per iscritto la loro opinione riguardo alla candidatura del nuovo Gruppo.

b. Gruppi Membri ( con diritto di formazione):

– Un minimo di dieci soci in regola con le quote sociali dell’Associazione che risiedano nella località del gruppo applicante, sei dei quali possiedano almeno cinque anni di esperienza analitica dopo la loro nomina ad analista

– Titoli accademici o equivalenti di ciascun membro, loro training analitico e status professionale

– Informazione sull’appartenenza passata o presente di ciascun membro a qualsiasi altro Gruppo Membro IAAP, o motivo dell’eventuale mancato accoglimento

– Capacità di garantire la condotta etica dei suoi analisti e dei candidati in formazione

– Capacità del Gruppo a fornire un programma di formazione

– Impegno vincolante a mantenere o trasferire al nuovo Gruppo i diritti di voto di cui si dispone

– I Gruppi Membri o i Membri Individuali esistenti nello stesso Paese possono fornire per iscritto la loro opinione riguardo alla candidatura del nuovo Gruppo.

c. Membri Individuali

– Titoli accademici o equivalenti dei membri, loro training analitico e status professionale

– Appartenenza passata o presente a qualsiasi altro Gruppo Membro IAAP, o motivo dell’eventuale mancato accoglimento

– Accettazione del Codice Etico IAAP e della giurisdizione dell’Associazione relativa all’etica dei Membri Individuali

– Evidenza che il candidato non possa ragionevolmente diventare socio di un Gruppo Membro già riconosciuto

d. Membri Onorari

– Qualsiasi individuo sia interno che esterno all’Associazione

– Per essere meritevole di un tale onore, un individuo dovrà aver prodotto lavori accademici di alto livello e/o contributi professionali eccezionali, meriti individuali, una lunga e onorata carriera in campo junghiano oltre a provata integrità morale.

3I requisiti per l’ammissione a tutte le categorie di Membro sono determinati dal Comitato Esecutivo in accordo con lo Statuto. Per i Membri Individuali il Comitato Esecutivo giudicherà la richiesta del candidato secondo i propri criteri di valutazione e regole di procedura e deciderà se il candidato soddisfa le condizioni di ammissione alla IAAP. Il Comitato Esecutivo fornirà una raccomandazione ai Delegati sull’ammissione del candidato come Membro Individuale alla successiva Assemblea dei Delegati. I Delegati dovranno esprimersi a favore dell’ammissione con una maggioranza di due terzi.

4Il Comitato Esecutivo, secondo il suo regolamento, ha il diritto di concedere il riconoscimento provvisorio (non l’appartenenza in qualità di membro) ad un individuo che faccia domanda per lo status di Membro Individuale. Tale riconoscimento comporta il diritto di partecipare ai Congressi – previo pagamento delle relative quote di partecipazione – ma non di assistere alle sedute amministrative. La domanda di ammissione dovrà essere sottoposta a votazione nella successiva Assemblea dei Delegati.

5La formazione analitica viene riconosciuta con un minimo di 240 ore di analisi personale e 100 ore di supervisione.

Art. 8 Cessazione dell’Appartenenza all’Associazione e Cambiamento di Categoria di Appartenenza.

1Cessazione di Appartenenza di Gruppi Membri:

1. per lo scioglimento di un Gruppo

2. in seguito a dimissioni che diverranno effettive alla fine dell’anno in corso e che dovranno essere presentate non meno di otto settimane prima di tale data.

3. In seguito a decisione dell’Assemblea dei Delegati con voto affermativo a maggioranza di due terzi dei Delegati sia presenti che rappresentati per delega.

2Cessazione di Appartenenza dei Membri Individuali:

1. Per decesso dell’interessato

2. In seguito ad insolvenza delle quote associative secondo Art. 10.

3. In seguito a dimissione

4. In seguito a una decisione del Comitato Etico.

5. In seguito a una decisione dell’Assemblea dei Delegati con voto affermativo a maggioranza di due terzi dei Delegati sia presenti che rappresentati per delega.

3Cessazione di Appartenenza di Membri Onorari che non siano membri Analisti dell’Associazione:

1. Per decesso dell’interessato

2. In seguito a dimissione

3. In seguito a una decisione dell’Assemblea dei Delegati con voto affermativo a maggioranza di due terzi dei Delegati sia presenti che rappresentati per delega.

4Il Comitato Esecutivo ha il diritto di sospendere un Gruppo Membro o un Membro Individuale e di sottoporne l’allontanamento al voto della successiva Assemblea dei Delegati.

5Nel caso in cui un Gruppo Membro con diritto di formazione non soddisfi più i requisiti richiesti dall’Art. 7, Par.2,.b), il Comitato Esecutivo ha il diritto di modificare la categoria di appartenenza del Gruppo a Gruppo Membro senza diritto di formazione. Per questa decisione il Comitato Esecutivo applicherà la procedura stabilita dal regolamento. Il provvedimento dovrà quindi essere approvato dall’Assemblea dei Delegati. Il Gruppo Membro avrà la possibilità di appellarsi all’Assemblea dei Delegati 6 I regolamenti per la cessazione dell’appartenenza come Membro sono fissate dal Comitato Esecutivo.

Art. 9 Diritti e Doveri dei Membri

1Diritti:

a. Gruppi Membri senza diritto di formazione:

– Partecipare ad ogni assemblea dell’Associazione escluse le riunioni del Comitato Esecutivo

– Ricevere tutte le pubblicazioni dell’Associazione

– Apparire nella Lista dei Membri dell’Associazione con l’elenco di tutti i componenti il Gruppo

– Consultarsi con i vari Comitati dell’Associazione

– Esercitare il diritto di voto secondo l’art. 14.

b. Gruppi Membri con diritto di formazione:

– Tutti i diritti dei Gruppi Membri senza diritto di formazione come sopra specificato, e inoltre:

– Apparire nella Lista dei Membri dell’Associazione come Gruppo Membro con diritto di formazione.

– Autorizzazione a formare nuovi membri analisti.

c. Membri Individuali:

– Partecipare ad ogni assemblea dell’Associazione escluse le riunioni del Comitato Esecutivo

– Ricevere tutte le pubblicazioni dell’Associazione

– Apparire nella Lista dei Membri dell’Associazione

– Consultarsi con i vari Comitati dell’Associazione

– Esercitare il diritto di voto secondo l’art. 14.

d. Membri Onorari:

– Partecipare ad ogni assemblea dell’Associazione escluse le riunioni del Comitato Esecutivo

– Ricevere tutte le pubblicazioni dell’Associazione

– Apparire nella Lista dei Membri dell’Associazione

– Consultarsi con i vari Comitati dell’Associazione

– Non hanno il diritto di voto

2Doveri:

a. Gruppi Membri senza diritto di formazione:

– Rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell’Associazione.

– Accettare la giurisdizione dell’Associazione riguardo all’etica secondo gli artt. 5a e 23.

-.Mantenere un alto standard di pratica clinica

– Versare una quota associativa annuale il cui ammontare sarà stabilito dall’Assemblea dei Delegati.

b. Gruppi Membri con diritto di formazione:

– Tutti i doveri dei Gruppi Membri senza diritto di formazione.

– Mantenere un alto standard di formazione.

c. Membri Individuali:

– Tutti I doveri dei Gruppi Membri senza diritto di formazione.

d. Membri Onorari

– Mantenere un alto standard di comportamento professionale congruo con gli scopi dell’Associazione.

Art.10 Quote Associative

1Il 1° gennaio di ogni anno, i Gruppi Membri dovranno versare alla IAAP la quota associativa stabilita, moltiplicata per il numero degli analisti componenti il Gruppo che esercitino il diritto di voto IAAP per quello stesso Gruppo Membro. Le quote dei Membri Individuali dovranno essere versate direttamente al Tesoriere dell’Associazione. Nel caso in cui le quote siano versate dopo il 1° luglio di ogni anno, verrà applicata una sanzione di 20 CHF per persona.

2Nel caso in cui un Membro Individuale non versasse la sua quota annua, verrà considerato dimissionario. Potrà essere iscritto nuovamente quale Membro Individuale in seguito al pagamento di tutte le quote arretrate.

3I Membri Onorari e i Membri di età superiore ai 75 anni non sono tenuti a versare la quota annuale.

Art. 11 Responsabilità

1Sarà responsabilità finanziaria dell’Associazione non eccedere il capitale effettivo. Nessun Membro potrà essere ritenuto responsabile per i debiti contratti dall’Associazione.

 

IV. Programma di Educazione

Art. 12 Gruppi in via di Sviluppo.

1I Gruppi in via di Sviluppo sono associazioni di persone in grandi aree o paesi in cui non vi sono Gruppi Membri IAAP.

2I Regolamenti per il riconoscimento come Gruppo in via di Sviluppo sono determinati dal Comitato Esecutivo.

 

V. L’Organizzazione

Art. 13 Organi

1Gli Organi della IAAP sono:

A L’Assemblea dei Delegati

B Il Comitato Esecutivo

C Il Comitato Etico

D Il Tesoriere

E Il Consiglio dei Gruppi Membri

A. Assemblea dei Delegati

Art. 14 Composizione/ Organizzazione/ Deleghe

1L’Assemblea dei Delegati è l’organo più alto dell’Associazione. Normalmente è convocato ogni tre anni durante I Congressi.

2I Gruppi Membri saranno rappresentati in base ai seguenti criteri: 1 Delegato fino a 10 componenti del Gruppo Membro che detengano il diritto di voto in seno alla IAAP attraverso il Gruppo stesso, 2 delegati fino a 20 componenti e così via. Ogni Gruppo Membro non potrà rappresentare più del 25% dei voti complessivi dell’Assemblea.

3I Membri Individuali saranno considerati un unico Gruppo e tra di loro eleggeranno i Delegati che li rappresenteranno in base agli stessi criteri stabiliti per gli altri Gruppi Membri.

4Il numero dei Delegati viene fissato in base al numero dei componenti di ogni Gruppo Membro al 1° gennaio dell’anno in cui si svolge l’Assemblea dei Delegati. L’elenco nominativo dei Delegati, inclusi quelli che saranno a loro volta rappresentati per delega, dovrà essere notificato per iscritto e convalidato dalla firma del Presidente del Gruppo Membro, un mese prima dell’Assemblea al Presidente dell’Assemblea stessa. Tale elenco potrà essere modificato fino al giorno precedente l’Assemblea, a patto che tale modifica venga comunicata al Presidente dell’Assemblea.

Art. 15 Funzioni e Competenze

1L’Assemblea dei Delegati ha il potere di:

1. Emendare la Costituzione

2. Stabilire i regolamenti per le norme generali o per le delegazioni al Comitato Esecutivo.

3. Prendere decisioni rispetto ai punti all’ordine del giorno (vedi art. 16.4)

4. Eleggere per Ratificazione il Presidente

5. Eleggere il Presidente Designato, i Vice-Presidenti, i rappresentanti dei Gruppi Membri nel Comitato Esecutivo, il Tesoriere.

6. Approvare la relazione del Presidente

7. Prendere nota della relazione del Tesoriere

8. Approvare la dichiarazione finanziaria e sollevare da ogni responsabilità i Membri del Comitato Esecutivo

9. Determinare cambiamenti delle quote associative

10. Decidere l’ammissione e la cessazione di appartenenza all’Associazione

11. Decidere la località del successivo Congresso

12. Dibattere le questioni gestite dal Comitato Esecutivo

13. Sciogliere e liquidare l’ Associazione

Art. 16 Convocazione/Ordine del Giorno

1L’Assemblea Ordinaria dei Delegati avrà luogo durante il Congresso.

2Le Assemblee straordinarie potranno essere convocate in qualsiasi momento dal Comitato Esecutivo La convocazione da parte del Comitato Esecutivo avverrà in seguito alla richiesta di almeno un quinto di tutti i delegati in rappresentanza di almeno due Gruppi Membri. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla motivazione. Il numero dei Delegati sarà determinato dal numero dei componenti ciascun Gruppo Membro registrati al 1° gennaio dell’anno in cui si terrà l’Assemblea.

3Le mozioni per emendamenti allo Statuto dovranno essere presente al Presidente non meno di nove mesi prima dell’Assemblea dei Delegati.

4I punti per l’Ordine del Giorno che non riguardano lo Statuto: un Gruppo Membro o un Delegato ha il diritto di sottoporre punti per l’Ordine del Giorno e di indicare se sono solo da discutere o da votare. Punti da votare devono essere presentati al Presidente non meno di quattro mesi prima dell’Assemblea dei Delegati Punti per discussione possono essere presentati in qualunque momento .

5L’Ordine del Giorno di ogni Assemblea dei Delegati è formulato dal Comitato Esecutivo secondo l’artico 16. Le decisioni si limiteranno ai punti espressi nell’ordine del giorno.

6La convocazione di Assemblea dovrà essere inviata dal Presidente in rappresentanza del Comitato Esecutivo almeno 3 mesi prima della data fissata.

Art. 17 Procedure di Voto

1Il quorum è un quorum di presenza; è determinato inizialmente come il numero di Delegati sia presenti che rappresentati per delega all’ inizio dell’Assemblea dei Delegati. Dopo una chiamata di quorum, un nuovo quorum di presenza è determinato come il numero di Delegati sia presenti che rappresentati per delega.

2Le delibere saranno prese a maggioranza semplice. Le elezioni avverranno a maggioranza relativa.

3Per maggioranza semplice si intende il voto affermativo della metà più uno dei Delegati sia presenti che rappresentati per delega

4Per maggioranza relativa si intende il voto affermativo del maggior numero di voti ricevuti da ognuno dei candidati. Nel caso di una maggioranza relativa il Presidente ha un voto determinante se i voti per i candidati sono eguali.

5Mozione per voto segreto. Le votazioni avvengono per alzata di mano eccetto nel caso in cui venga richiesto dal Comitato Esecutivo o da almeno un quinto dei Delegati presenti in persona o per delega, un voto segreto o una votazione per posta. L’ammissione di nuovi Gruppi Membri e la cessazione di appartenenza devono essere espresse con voto segreto. I risultati sono definitivi e l’assemblea non è tenuta a motivare le sue decisioni

6Le deleghe sono ammesse nelle seguenti circostanze: se, a causa di circostanze eccezionali, non verrà raggiunto il numero dei Delegati cui il Gruppo Membro ha diritto, un Delegato potrà rappresentare per delega più voti se il Presidente del Gruppo Membro a cui appartiene il Delegato autorizza per iscritto e controfirma una lista di deleghe. Ogni Delegato può rappresentare solamente soci appartenenti al suo stesso Gruppo Membro.

B. Comitato Esecutivo

Art. 18 Composizione

1Il Comitato Esecutivo viene eletto dall’Assemblea dei Delegati ed eserciterà il suo mandato fino alla successiva Assemblea ordinaria del Delegati. Sarà composto da:

1. il Presidente che lo presiederà

2. il Presidente Designato

3. Il Segretario Onorario (scelto dal Presidente)

4. Due (2) Vice Presidenti

5. Rappresentanti dei nove (9) Gruppi Membri designati dai Delegati

2I Funzionari sopra nominati (Presidente, Presidente Designato Vice-Presidenti e Segretario Onorario) sono considerati rappresentanti del loro rispettivo Gruppo Membro che pertanto non potrà essere elencato nella lista dei Gruppi Membri eleggibili nel Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è composto da 14 membri.

Art. 19 Eleggibilità

1Funzionari:

a. Ogni analista appartenente all’Associazione è eleggibile all’incarico di Funzionario secondo i dettami dello Statuto. I candidati dovranno presentarsi ai Delegati prima del voto. Questo può avvenire sia tramite posta che con poster affissi durante il Congresso.

b. Presidente: Il Presidente Designato diventa Presidente per ratifica dell’Assemblea dei Delegati e dopo aver dichiarato la sua disponibilità di accettare le responsabilità dell’ufficio. La nomina a Presidente del Presidente Designato deve essere ratificata a maggioranza semplice. Se, in circostanze eccezionali, il Presidente Designato non potesse o non desiderasse assumere la carica di Presidente, l’Assemblea dei Delegati dovrà designare un nuovo Presidente tra i due Vice Presidenti con una votazione speciale Il Presidente dura in carica tre (3) anni e non è rieleggibile.

c. Presidente Designato: qualsiasi membro è eleggibile a questa carica. La durata del mandato è di tre (3) anni e non è rieleggibile.

d. Vice Presidente: due Vice Presidenti di pari rango devono essere eletti per un mandato di tre (3) anni. La carica di Vice Presidente non può essere superiore a due (2) mandati non- consecutivi.

2Eleggibilità dei Gruppi Membri I Delegati eleggono i Gruppi Membri, i quali a loro volta scelgono quali dei loro membri debbano rappresentare il loro Gruppo per l’intero mandato all’interno del Comitato Esecutivo. .

3L’insieme dei Membri Individuali viene considerato un Gruppo Membro.

4Ogni Gruppo Membro che non sia già rappresentato da uno dei Funzionari è eleggibile nel Comitato Esecutivo per un mandato di tre (3) anni e successivamente per altri tre (3) anni. Se un Gruppo Membro è stato rappresentato nel Comitato Esecutivo per due mandati consecutivi – sei (6) anni –, il nome di questo Gruppo Membro dovrà essere cancellato dall’elenco dei Gruppi Membri eleggibili per i seguenti tre (3) anni.

Art. 20 Procedure d’elezione

1In primo luogo viene ratificato il Presidente e quindi si procede all’elezione dei membri del Comitato Esecutivo nel seguente ordine:

1. Presidente Designato

2. Due Vice Presidenti

3. Nomina del Segretario Onorario

4. Nomina dei Gruppi Membri eleggibili nel Comitato Esecutivo

5. Elezione dei Gruppi Membri per il Comitato Esecutivo.

2Il Presidente (o il suo sostituto designato) stabilisce le modalità stesse delle elezioni.

Art. 21 Funzioni e Competenze

1Il Comitato Esecutivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Gestisce gli affari correnti tranne quelli che secondo il dettato dello Statuto o secondo il regolamento sono di competenza dell’Assemblea dei Delegati. Il Comitato Esecutivo può decidere i provvedimenti che rientrano nella sua competenza. E’ responsabile per l’Assemblea dei Delegati.

2Il Comitato Esecutivo ha la facoltà di nominare una Commissione d’Inchiesta. La Commissione è autorizzata a intervenire in caso di divergenze o difficoltà all’interno di un Gruppo, tra Gruppi diversi o tra Gruppi e Membri Individuali.

3Il Comitato Esecutivo stabilisce, dopo consultazione, la quota del Congresso.

4Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza semplice dei Membri presenti.

5Il Presidente presiede il Comitato Esecutivo, l’Assemblea dei Delegati e, ove possibile, rappresenta l’Associazione negli eventi ufficiali.

6Nel caso in cui il Presidente sia temporaneamente impossibilitato ad adempiere i suoi doveri presidenziali ed in particolare a presiedere l’Assemblea dei Delegati, il Presidente-Designato lo rappresenterà; se questo non fosse possibile, il Comitato Esecutivo sceglierà un sostituto tra i due Vice-Presidenti.

7Il Presidente in consultazione con il Comitato Esecutivo designa i Comitati e i Sotto-Comitati dell’Associazione.

8Il Presidente designa le persone autorizzate a firmare documenti ufficiali che avranno il potere di firma abbinata.

 

C. Comitato Etico

Art. 22 Composizione e Designazione

1In accordo con gli scopi dell’Associazione espressi nell’art. 5.1.3, viene costituito un Comitato Etico composto da non meno di cinque e non più di nove membri. Il numero esatto sarà deciso dal Presidente in accordo con il Comitato Esecutivo. I membri che compongono il Comitato Etico saranno analisti appartenenti a Gruppi Membri IAAP o Membri Individuali dell’Associazione che non facciano parte del Direttivo o del Comitato Esecutivo.

2Il Presidente e i Membri del Comitato Etico saranno nominati dal Presidente IAAP in accordo con il Comitato Esecutivo, al quale spetta l’approvazione finale. Il Comitato Etico eleggerà al suo interno un Segretario Onorario. I Membri ordinari del Comitato Etico resteranno in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo per altri tre (3) + tre (3) anni, previa approvazione del Comitato Esecutivo. Nel caso in cui il Presidente del Comitato Etico sia già stato in carica come membro ordinario per due (2) mandati, tale mandato potrà essere rinnovato per due (2) ulteriori mandati di tre (3) anni ciascuno in qualità di Presidente.

Art. 23 Funzioni e Competenze

1Le principali funzioni del Comitato Etico sono:

a) Fornire appoggio e consulenza in materia di etica ai Membri Individuali, ai Gruppi Membri, agli analisti soci dei Gruppi Membri e ai Gruppi in via di Sviluppo

b) Aggiornare periodicamente i seguenti documenti:

1. Codice Etico per i Membri Individuali dello IAAP

2. Direttive per il rispetto degli standard minimi nei Codici Etici dei Gruppi Membri

3. Responsabilità e procedure del Comitato Etico dello IAAP

c) Accogliere ricorsi secondo le modalità indicate nei documenti citati.

d) Revisionare e approvare i Codici Etici e le procedure di nuovi Gruppi che richiedano il riconoscimento da parte dello IAAP in modo da assicurare il rispetto degli standard minimi richiesti

e) Proteggere l’interesse pubblico

2Eventuali revisioni dei documenti citati in questo art, par1, lit. b) saranno vagliati dal Comitato Esecutivo in consultazione con Il Comitato Etico per essere poi raccomandati alla successiva Assemblea dei Delegati per approvazione

 

D. Tesoriere

Art. 24 Elezione

1L’Assemblea dei Delegati eleggerà un Tesoriere che non dovrà essere necessariamente membro dell’Associazione. Il Tesoriere presenzierà, su richiesta, alle Assemblee dei Delegati o alle riunioni del Comitato Esecutivo, ma senza diritto di voto.

Art. 25 Funzione

1Il Tesoriere farà una presentazione annuale dettagliata dello stato finanziario dell’Associazione al Comitato Esecutivo e presenterà una relazione all’Assemblea dei Delegati.

 

E. Il Consiglio dei Gruppi Membri

Art. 26 Composizione/Organizzazione

1Composizione:

Il Consiglio è composto da un rappresentante di ogni Gruppo Membro della IAAP e un rappresentante eletto dai Membri Individuali. Ogni Gruppo Membro è libero di decidere se desidera inviare alle riunioni del Consiglio il proprio Presidente o un altro rappresentante.

2Riunioni del Consiglio: Il Consiglio dei Gruppi Membri è convocato dal Presidente dell’Associazione. Ha luogo ogni tre anni in congiunzione con la riunione del Comitato Esecutivo qualche mese prima del Congresso Internazionale della IAAP. Sono invitati a partecipare i membri del Comitato Esecutivo.

3Ulteriori riunioni possono essere indette su invito del Comitato Esecutivo.

Art. 27 Funzioni

1Le funzioni dei rappresentanti dei Gruppi Membri al Consiglio sono le seguenti:

a. Essere informati, discutere e divulgare le informazioni sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Delegati in modo da poter preparare i loro delegati su questioni che richiederanno una votazione. Il Presidente IAAP presiede la riunione del Consiglio e i Membri del Comitato Esecutivo presentano e discutono con i rappresentanti dei Gruppi Membri i punti all’ordine del giorno dell’imminente Assemblea dei Delegati

b. Discutere questioni di interesse per I Gruppi Membri

c. Raccomandare al Comitato Esecutivo altri argomenti da esaminare in futuro.

Art. 28 Modifiche allo Statuto

1Modifiche allo Statuto potranno essere apportate unicamente dall’Assemblea dei Delegati. Per modificare lo Statuto è richiesta una maggioranza di due terzi dei Delegati sia presenti che rappresentati per delega.

2Le modifiche potranno essere proposte da qualunque Gruppo Membro o dal Comitato Esecutivo. La richiesta dovrà essere presentata al Presidente non meno di nove mesi prima dell’Assemblea dei Delegati. Il Presidente dovrà informare l’Assemblea dei Delegati di tali proposte di modifica, includendole nell’ordine del giorno.

 

VII. Scioglimento dell’Associazione

Art. 29 Scioglimento dell’Associazione

1La eventuale decisione di sciogliere l’Associazione potrà essere adottata dall’Assemblea dei Delegati o per votazione a mezzo posta. Con tale decisione si dovrà anche stabilire come disporre dei fondi dell’Associazione. Se l’Assemblea convocata per esaminare tale decisione non raggiungesse tre quarti dei voti dei Delegati sia presenti che rappresentati per delega, la questione dovrà essere sottoposta per lettera a tutti i Delegati e sarà ritenuta accettata se verrà raggiunto un voto favorevole pari ai tre quarti dei voti pervenuti per lettera. Per essere contati, i Delegati dovranno spedire il loro voto per iscritto prima della data di scadenza.

 

VIII. Clausole Finali

Art. 30 Periodi di Tempo

1Riferimenti ai periodi di tempo stabiliti in questo Statuto:

– per calcolare le quote associative (art. 10, par.1)

– per determinare il numero ed i nomi dei Delegati (art. 14, par.4)

– per sottoporre mozioni all’ Assembla ordinaria dei Delegati (art. 16, par.4)

– per convocare qualunque Assemblea (art. 16, par.6) – per sottoporre proposte di modifiche allo Statuto (art. 28, par.2)

Art. 31 Legge Vincolante

1Salvo diversa disposizione del presente Statuto, si applicheranno le norme del Codice Civile Svizzero, art. 60 e segg.

Art. 32 Applicazione

1Approvato dall’Assemblea dei Delegati del 21 agosto 2013.

2Entrato in vigore alla chiusura dell’Assemblea dei Delegati del 21 agosto 2013.

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